Quali sono gli obiettivi principali della Legge 24/2026 sulla promozione dei cammini d'Italia e a quali forme di mobilità si applica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 24/2026 rappresenta un intervento normativo dello Stato italiano volto a promuovere e valorizzare i cammini come itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale. Si applica a percorsi percorribili a piedi o con forme di mobilità dolce e sostenibile (come biciclette, cavalli) senza ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere. La norma riguarda sia i cammini terrestri che le vie d'acqua fluviali, marine, lagune e laghi, interessando amministrazioni pubbliche, enti territoriali, operatori turistici e comunità locali.
La legge persegue molteplici finalità: garantire la fruizione sicura dei luoghi con adeguati standard di accoglienza e accessibilità per persone con disabilità, sviluppare un turismo lento e diffuso, promuovere la conoscenza della rete italiana sui mercati nazionali e internazionali, valorizzare il patrimonio culturale, storico, religioso, paesaggistico ed enogastronomico dei territori attraversati. È prevista una deroga che consente la circolazione motorizzata esclusivamente per mezzi indispensabili all'accessibilità delle persone con disabilità o ridotta mobilità.
Gli aspetti rilevanti riguardano lo sviluppo turistico sostenibile, la tutela ambientale e paesaggistica, il dialogo interculturale e interreligioso, nonché l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni locali e all'evoluzione della lingua italiana. La norma rappresenta uno strumento di sviluppo economico territoriale attraverso il turismo esperienziale e la valorizzazione del patrimonio diffuso.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 febbraio 2026, n. 24
Testo normativo
LEGGE n. 24/2026
# LEGGE 13 febbraio 2026, n. 24
## Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini
d'Italia. (26G00040)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonchè di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità. 2. La promozione e la valorizzazione dei cammini sono finalizzate ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
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La Legge 24/2026 disciplina la promozione dei cammini italiani come strumento di turismo sostenibile, mobilità dolce e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Amministratori pubblici, operatori turistici e enti locali devono considerare gli standard di accessibilità, sicurezza e qualità dell'accoglienza, nonché la tutela ambientale e il dialogo interculturale nei territori interessati dai cammini.
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