Legge
Legge 250/1958
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Riferimento normativo
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
Testo normativo
LEGGE n. 250/1958
# LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
## Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni. ((5)) Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall' art. 115 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183 , e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che la disciplina dettata dal primo comma del presente articolo si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all' articolo 115 del codice della navigazione , che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorchè l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
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