Legge
Legge 2505/1928
Regolamento per gli istituti nautici privati. (028U2505)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2505
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2505/1928
# REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2505
## Regolamento per gli istituti nautici privati. (028U2505)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1349 ; Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione nautica; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 La domanda di chi intenda aprire un istituto nautico privato, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero della marina entro il mese di maggio che precede immediatamente l'inizio dell'anno scolastico in cui si desidera aprire l'istituto. Nella domanda devono essere indicate le sezioni che si desiderano aprire. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati, relativi al richiedente: 1° atto di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana, o documento da cui risulti che il richiedente non regnicolo è di nazionalità italiana; 3° certificato generale del casellario giudiziale; 4° certificato di moralità rilasciato dal podestà di quei comuni ove il richiedente ebbe residenza nell'ultimo triennio. I certificati di cui ai numeri 2°, 3° e 4° devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. Ai suddetti documenti devono essere uniti: a) il piano di organizzazione degli insegnamenti, l'indicazione della misura delle tasse o rette d'iscrizione e di quant'altro il richiedente reputi utile a dimostrare l'opportunità della fondazione dell'istituto; b) l'indicazione del direttore, l'elenco dei professori ed i titoli di cui ciascuno di essi sia provveduto; c) la pianta dei locali, disegnata e firmata da un tecnico. Le provincie, i comuni e le altre persone giuridiche, pubbliche o private, dovranno allegare alla domanda soltanto i documenti di cui alle lettere a), b) e c) e, quando sia richiesto, un documento da cui risulti la loro qualità di persona giuridica.
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