Legge
Registro_Successioni
Legge 2882/1888
Che erige in corpi morali i due lasciti di beneficenza, istituiti dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa e autorizza gli esecutori testamentari ad accettare la eredita' disposta dalla suddetta testatrice. (8802882R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 23 febbraio 1888, n. 2882
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2882/1888
# REGIO DECRETO 23 febbraio 1888, n. 2882
## Che erige in corpi morali i due lasciti di beneficenza, istituiti
dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa e autorizza gli esecutori
testamentari ad accettare la eredita' disposta dalla suddetta
testatrice. (8802882R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento olografo 21 ottobre 1875, depositato il 14 dicembre dello stesso anno presso il notaio Domenico Scaniglia, con cui la fu Carlotta Garibaldi vedova Costa istituì due lasciti di beneficenza, l'uno da denominarsi Lascito di Girolamo Garibaldi e Carlotta Garibaldi vedova Costa fratello e sorella pel mantenimento in perpetuo di di tre ragazzi (due maschi ed una femmina) nel regio istituto dei sordo-muti in Genova fino all'età di anni diciotto, l'altro da intitolarsi Lascito dei furono coniugi Francesco Costa e Carlotta Garibaldi Costa pel mantenimento del maggior numero possibile di vedove di civil condizione, dell'età d'oltre i sessanta anni, nate e residenti in detta città, nominando a tal uopo esecutori testamentari ed amministratori il direttore del regio istituto suddetto ed il signor Alessandro Camoglino fu Luigi; Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che la sostanza mobile e stabile lasciata dalla testatrice per l'adempimento dei detti lasciti fu valutata in lire 126,818 con una rendita annua di lire 6223,50; Visto gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. I due lasciti di beneficenza, istituiti come sopra dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa con testamento olografo 21 ottobre 1875, sono eretti in corpi morali. Sono autorizzati gli esecutori testamentari ed amministratori suddetti ad accettare la eredità disposta per l'adempimento di essi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 111. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 2882/1888 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto Ministeriale 128/2022
Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediant…
Legge 259/1997
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 27
giugno 1997, n…
Legge 185/1997
Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi
alle dichiaraz…
Decreto del Presidente della Repubblica 460/1996
Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertam…
Decreto Ministeriale 586/1993
Regolamento per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti di…
Legge 387/1990
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce una legge un…
Altre normative del 1888
Che dichiara di pubblica utilita' la espropriazione di stabili a favore della fabbriceria…
Legge 3195
Che erige in ente morale la pia associazione «patronato di soccorso per gli operai colpit…
Legge 3194
Sulla pubblica sicurezza. (088U8010)
Legge 5888
Che autorizza la Societa' delle Strade ferrate italiane a creare una terza serie (C) di 5…
Legge 5748
Che riconosce come comitato centrale il comitato delle signore istituitosi in Roma a favo…
Legge 3193