Legge

Legge 290/1943

Modificazione degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (043U0290)

Pubblicato: 05/05/1943 In vigore dal: 25/03/1943 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 25 marzo 1943, n. 290

Testo normativo

LEGGE n. 290/1943 # LEGGE 25 marzo 1943, n. 290 ## Modificazione degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. (043U0290) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli articoli 48 , 81 e 82 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono sostituiti a tutti gli effetti previsti nello stesso testo unico, dai seguenti: Art. 48. - Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'art. 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesime. Ogni alloggio deve: a) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso; b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; c) essere fornito di latrina propria; d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile; e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia. Nelle case popolari costruite col contributo o con corso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di quattro vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori. Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui al n. 8 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato. Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lettera a), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, semprechè i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici. Art. 81. - L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze. La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al Ministro per le comunicazioni. Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformità dei progetti approvati. Art. 82. - Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi. Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350 , deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio. Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BENINI - DE MARSICO - ACERBO - CINI Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

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