Legge
Legge 291/1958
Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.
Riferimento normativo
LEGGE 23 marzo 1958, n. 291
Testo normativo
LEGGE n. 291/1958
# LEGGE 23 marzo 1958, n. 291
## Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per
l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del
genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici,
appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi
del naviglio e automotociclistico del Corpo delle guardie di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614 , per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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