Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione.
LEGGE n. 292/1988
# LEGGE 8 luglio 1988, n. 292
## Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII,
XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969
relativa alla conservazione delle risorse biologiche
dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione
internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il
12 dicembre 1985, e loro esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale ( legge 12 dicembre 1973, n. 1024 ), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.
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