Legge

Legge 295/1922

Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno. (022U0295)

Pubblicato: 25/03/1922 In vigore dal: 19/01/1922 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 295

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 295/1922 # REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 295 ## Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno. (022U0295) Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))

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