Legge
Legge 295/1922
Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno. (022U0295)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 295
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 295/1922
# REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 295
## Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie
d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata
complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in
considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta
da apposito contrassegno. (022U0295)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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