Legge Agevolazioni

Legge 296/1990

((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali)).

Pubblicato: 20/10/1990 In vigore dal: 18/10/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 296/1990 # DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296 ## <em><strong>((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856 ; Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234 , che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE , concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990; Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunit&agrave; europee n. C 239 del 25 settembre 1990; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operativit&agrave; della predetta legge n. 234 del 1989 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in quanto diretti ad accrescere la competitivit&agrave; delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno cos&igrave; liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unit&agrave; contemplata dalla legge stessa: a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unit&agrave; equivalente di propriet&agrave; non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua; b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori; c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati. 2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unit&agrave;. Tale importo sar&agrave; ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unit&agrave;. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sar&agrave; disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unit&agrave;, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE. 4. La vendita all'estero o la perdita dell'unit&agrave; entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporter&agrave; la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all' articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 5. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234 .

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