Legge
Legge 302/1951
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285.
Riferimento normativo
LEGGE 2 aprile 1951, n. 302
Testo normativo
LEGGE n. 302/1951
# LEGGE 2 aprile 1951, n. 302
## Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante
provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8
maggio 1949, n. 285.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 14. - È sostituito dal seguente: "Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: "1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda; unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile ; "2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà, essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo; "3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; "4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano. "I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci. "Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio". Art. 17. - La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria. "Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative. "Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18". Art. 22. - È sostituito dal seguente: "Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove. "Non possono, però, essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque. "Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attività sociale, potrà autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove". Art. 26. - Al primo comma la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico". Il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".
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