Legge
Legge 3112/1866
Che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione del fondo per il Culto. (066U3112)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 28 luglio 1866, n. 3112
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 3112/1866
# REGIO DECRETO 28 luglio 1866, n. 3112
## Che stabilisce a chi debbansi fare le citazioni e le notificazioni
nei giudizi civili che riguardano gli interessi dell' Amministrazione
del fondo per il Culto. (066U3112)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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