Legge

Legge 314/1931

Estensione al comune di Cava dei Tirreni delle leggi per la citta' di Torino 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799. (031U0314)

Pubblicato: 15/04/1931 In vigore dal: 09/03/1931 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 9 marzo 1931, n. 314

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 314/1931 # REGIO DECRETO 9 marzo 1931, n. 314 ## Estensione al comune di Cava dei Tirreni delle leggi per la citta' di Torino 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799. (031U0314) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda del comune di Cava dei Tirreni (in provincia di Salerno) diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799 , concernenti le opere di fognatura della città di Torino e l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni stesse in detto Comune; Esaminati gli atti; Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 26 settembre 1925, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586 , il progetto per la costruzione della fognatura del comune di Cava dei Tirreni, redatto, sotto la data dell'8 aprile 1924, dagli ingegneri A. Mascola Vitale e A. Pisapia; Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 10 luglio 1930, col quale fu approvata la perizia di varianti al suindicato progetto, redatta, il 15 ottobre 1929, dall'ingegnere Mascola Vitale e fu assegnato il termine di due anni dalla data del decreto medesimo per il compimento delle espropriazioni e dei lavori; Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della precitata legge 18 luglio 1911, n. 799 , dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Salerno; Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799 , nonchè l' art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Sono estese al comune di Cava dei Tirreni le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799 .

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