Legge

Legge 319/1958

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

Pubblicato: 15/04/1958 In vigore dal: 02/04/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 2 aprile 1958, n. 319

Testo normativo

LEGGE n. 319/1958 # LEGGE 2 aprile 1958, n. 319 ## Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ((, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 )) . Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 . COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115 . Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis , 825 e 826 del codice di procedura civile . (5) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 10, comma 6-bis) che "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 319/1958 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 1958

Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri. Decreto del Presidente della Repubblica 1316 Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Geno… Decreto del Presidente della Repubblica 1315 Riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazion… Decreto del Presidente della Repubblica 1314 Ammissione alla verificazione metrica della bilancia automatica a funzionamento elettroni… Decreto del Presidente della Repubblica 1313 Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagl… Decreto del Presidente della Repubblica 1311