Legge

Legge 319/1987

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

Pubblicato: 03/08/1987 In vigore dal: 31/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 319

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 319/1987 # DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 319 ## Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, le Università, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici, nonchè di disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella medesima regione ed in Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664 . 2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 . 3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

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