Legge

Legge 336/1970

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Pubblicato: 11/06/1970 In vigore dal: 24/05/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 maggio 1970, n. 336

Testo normativo

LEGGE n. 336/1970 # LEGGE 24 maggio 1970, n. 336 ## Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonchè per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."

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