Legge
Legge 34/1987
Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
Riferimento normativo
LEGGE 18 febbraio 1987, n. 34
Testo normativo
LEGGE n. 34/1987
# LEGGE 18 febbraio 1987, n. 34
## Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Condotte di dissociazione 1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.
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