Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare.
LEGGE n. 350/1984
# LEGGE 18 luglio 1984, n. 350
## Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n.
341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle
commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle
qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o
impedimento del titolare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e dall' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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