Legge

Legge 351/1988

Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena.

Pubblicato: 18/08/1988 In vigore dal: 06/08/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 6 agosto 1988, n. 351

Testo normativo

LEGGE n. 351/1988 # LEGGE 6 agosto 1988, n. 351 ## Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia ed ai comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , relativo alla presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena, possono essere prese in esame le proposte di concessione di medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il D.L.L. n. 518/1945 reca: "Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa". In particolare l'art. 12 riguarda il termine per la presentazione delle domande alle commissioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 351/1988 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 1988

Modificazioni alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugn… Decreto del Presidente della Repubblica 598 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pale… Decreto del Presidente della Repubblica 597 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in… Decreto del Presidente della Repubblica 596 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cava dei Tirreni. Decreto del Presidente della Repubblica 593 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Rimini. Decreto del Presidente della Repubblica 594