Legge Agevolazioni

Legge 355/1985

Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

Pubblicato: 22/07/1985 In vigore dal: 13/07/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 13 luglio 1985, n. 355

Testo normativo

LEGGE n. 355/1985 # LEGGE 13 luglio 1985, n. 355 ## Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall' articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA Il testo dell' articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 , recante disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall' art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , è il seguente: "Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi: a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; d) le cose indicate nell' art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1081 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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