Legge Registro e Successioni

Legge 3550/1889

Che autorizza il commissario governativo e l'esecutore testamentario dell'eredita' Gallini ad accettare, nell'interesse del pio istituto agricolo vogherese, l'eredita' stessa ed erige detto istituto in corpo morale. (8903550R)

Pubblicato: 27/11/1889 In vigore dal: 28/10/1889 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 28 ottobre 1889, n. 3550

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 3550/1889 # REGIO DECRETO 28 ottobre 1889, n. 3550 ## Che autorizza il commissario governativo e l'esecutore testamentario dell'eredita' Gallini ad accettare, nell'interesse del pio istituto agricolo vogherese, l'eredita' stessa ed erige detto istituto in corpo morale. (8903550R) UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 7 giugno 1888, con cui venne nominato un commissario governativo per la gestione dell'eredità lasciata allo Stato dal fu comm. ingegnere Carlo Gallini per la fondazione in Voghera di un pio istituto agricolo di beneficenza e di istruzione, ed al commissario stesso venne dato incarico di provvedere alla ultimazione dello inventario dei beni e delle proprietà costituenti la eredità suddetta, di procedere alla dichiarazione di accettazione della medesima col beneficio dell'inventario, di predisporre le pratiche pel giuridico riconoscimento dell'istituto, e di compiere tutti gli atti inerenti all'amministrazione e conservazione dell'asse ereditario; Visti gli inventari della eredità, liquidata nel valore nitido di lire 1,281,046.36, depurato dei legati ed oneri; Vista l'istanza prodotta dal commissario governativo e dall'esecutore testamentario del defunto comm. Gallini per ottenere l'autorizzazione ad accettare la eredità di che trattasi, e la erezione del pio istituto agricolo vogherese in ente morale; Visti i ricorsi dei successibili alla eredità stessa, e ritenuta la loro inattendibilità; Visti gli art. 15, n. 3 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonchè il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Visti i pareri 10 aprile, 9 luglio e 4 ottobre 1889 del consiglio di Stato ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Il commissario governativo e l'esecutore testamentario per la provvisoria gestione della eredità Gallini sono autorizzati ad accettare, da parte dello Stato erede e nell'interesse del pio istituto agricolo vogherese, la eredità stessa, respinta ogni contraria o diversa domanda.

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