Legge
Registro_Successioni
Legge 3582/1889
Che autorizza gli amministratori dei fu Gaetano e Grazia Cangialosi ad accettare la eredita' da essi disposta a favore dell'orfanotrofio femminile di Poggioreale e ne approva lo statuto. (8903582R)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 24 novembre 1889, n. 3582
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 3582/1889
# REGIO DECRETO 24 novembre 1889, n. 3582
## Che autorizza gli amministratori dei fu Gaetano e Grazia Cangialosi
ad accettare la eredita' da essi disposta a favore dell'orfanotrofio
femminile di Poggioreale e ne approva lo statuto. (8903582R)
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento olografo in data 8 agosto 1881 nei rogiti Scardino, con cui il fu Gaetano Cangialosi dispose delle sue sostanze stabili per la fondazione di un orfanotrofio nel comune di Poggioreale a favore delle fanciulle orfane e povere, da amministrarsi a cura di apposita commissione da lui designata; Visto l'altro testamento pubblico, a rogito di detto notaio, in data 6 maggio 1885, con cui la fu Grazia Cangialosi legò essa pure parte delle sue proprietà a vantaggio dell'erigendo istituto, più un'annua rendita di lire 2065 sul debito pubblico dello Stato a favore dei poveri di Poggioreale da distribuirsi ogni anno in perpetuo dalla prementovata commissione, il tutto sotto la osservanza delle modalità e norme nel testamento stesso enumerate; Vista l'istanza a Noi prodotta dagli amministratori testamentari per ottenere la erezione dell'orfanotrofio in corpo morale, l'autorizzazione ad accettare le due eredità, e l'approvazione del relativo statuto organico; Visti gli inventari ed atti prodotti a corredo della istanza, da cui risulta che il valore complessivo dei beni ereditari ascende a circa lire 445,000 con un reddito annuo di lire 20,000 circa; Visto il ricorso di Dorotea Tusa in Campisi contro l'accettazione della eredità del fu Gaetano Cangialosi, e ritenutolo inattendibile; Viste le deliberazioni 23 luglio e 17 settembre 1889 della giunta provinciale amministrativa di Trapani; Visti gli articoli 15, n. 3°, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 , ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonchè il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gli amministratori testamentari del fu Gaetano Cangialosi sono autorizzati ad accettare la eredità dal medesimo lasciata, nonchè quella disposta dalla fu Grazia Cangialosi a favore dell'orfanotrofio femminile del comune di Poggioreale cogli oneri imposti dai relativi testamenti.
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