Legge Agevolazioni

Legge 364/1995

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Pubblicato: 30/08/1995 In vigore dal: 28/08/1995 Documento ufficiale

Quali sono gli interventi finanziari previsti dal Decreto-Legge 364/1995 a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 364/1995 è stato emanato con procedura d'urgenza per modificare e integrare gli interventi già previsti dal precedente decreto-legge 691/1994 a sostegno delle aree colpite dalle alluvioni di novembre 1994. Il provvedimento si applica alle zone danneggiate dagli eventi alluvionali e riguarda principalmente le imprese artigiane e i soggetti beneficiari degli aiuti già disciplinati dalla normativa precedente.

In pratica, il decreto aumenta i fondi stanziati: passa da 180 a 200 miliardi di lire per gli interventi ordinari (articolo 3) e da 120 a 135 miliardi di lire per gli interventi specifici (articolo 3-bis). Inoltre, autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) a utilizzare fino a 30 miliardi di lire dalla dotazione complessiva di 200 miliardi per finanziare le proprie operazioni di credito a favore delle imprese danneggiate.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da queste modifiche, pari a 35 miliardi di lire, sono coperti mediante risorse già stanziate dal decreto-legge precedente. Si tratta di un intervento di integrazione finanziaria che non introduce nuovi capitoli di spesa, ma redistribuisce risorse già disponibili per ampliare la platea dei beneficiari e aumentare l'importo degli aiuti.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 364/1995 # DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364 ## Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare e ad integrare la vigente normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi di modifica delle disposizioni previste ((dagli articoli 3 e 3-bis)) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni. 1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi". 2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi". 3. All' articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, ((del presente decreto)) .". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 , e successive modificazioni.

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