Legge
Legge 383/1980
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
Riferimento normativo
LEGGE 23 luglio 1980, n. 383
Testo normativo
LEGGE n. 383/1980
# LEGGE 23 luglio 1980, n. 383
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la
liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni
di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare
svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267 , concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni: Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80. Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: Art. 1 Art. 1-bis. - Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi. All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500. All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - SARTI - LA MALFA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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