Quali sono le condizioni per ottenere la riduzione dei pedaggi autostradali secondo il Decreto-Legge 387/1995?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 387/1995 introduce una riduzione del 10% sui pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. La misura si applica esclusivamente ai veicoli delle classi B, 3, 4 e 5 e ha carattere sperimentale, limitato al periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 1995. La riduzione è concessa solo per i percorsi autostradali con entrata a partire dalle ore 22 e uscita entro le ore 6, incentivando così l'utilizzo notturno delle autostrade per decongestionare il traffico diurno. Le riduzioni vengono applicate esclusivamente sui pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, direttamente dalla società concessionaria al momento dell'emissione delle fatture intestate alle ditte di autotrasporto. Le società concessionarie dovevano modificare i propri sistemi informativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto per implementare questa procedura.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 387
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 387/1995
# DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 387
## Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano
professionalmente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di
terzi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il notevole traffico di autovetture e di veicoli adibiti al trasporto di merci sull'intera rete autostradale e per incentivare l'utilizzazione delle autostrade durante il periodo notturno, al fine di favorire un decongestionamento delle stesse nelle ore di maggior traffico con innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6. 2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 387/1995 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 387/1995 riguarda la riduzione dei pedaggi autostradali per imprese di autotrasporto, rappresentando un incentivo fiscale e tariffario per il trasporto merci. Commercialisti e gestori di flotte devono considerare questa norma nella contabilizzazione dei costi di trasporto, nella fatturazione differita e nella gestione dei rapporti con le società concessionarie autostradali, nonché nella documentazione dei percorsi notturni per beneficiare della riduzione tariffaria.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.