Legge

Legge 388/1943

Modificazione del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. (043U0388)

Pubblicato: 27/05/1943 In vigore dal: 29/03/1943 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 29 marzo 1943, n. 388

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 388/1943 # REGIO DECRETO 29 marzo 1943, n. 388 ## Modificazione del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. (043U0388) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di intesa con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Gli allievi degli Istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, semprechè idonei al servizio militare, anche limitatamente, debbono contrarre, per la Continuazione degli studi, appena raggiunto il 17° anno di età, arruolamento volontario nella Regia aeronautica, assumendo una delle ferme previste dal R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa, in relazione alla durata degli studi che debbono ancora compiere all'atto dell'arruolamento stesso. Nelle ammissioni ai corsi normali della Regia Accademia aeronautica, gli allievi di cui sopra hanno, al pari dei provenienti dalle scuole militari, la precedenza assoluta, purchè in possesso del titolo di studio prescritto, superino i relativi esami di concorso. ((Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo serviti dell'Arma aeronautica, purchè siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)) . Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI Atti del Governo, registro n. 457, foglio 91. - MANCINI

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