Legge
Legge 401/1989
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).
Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401
Testo normativo
LEGGE n. 401/1989
# LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401
## Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di <em><strong>((manifestazioni sportive))</strong></em>.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Frode in competizioni sportive 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. ((18)) 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 , ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»"; -(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.»"; (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
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