Legge

Legge 43/1991

Programma di interventi per il recupero della qualita' dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

Pubblicato: 16/02/1991 In vigore dal: 11/02/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 febbraio 1991, n. 43

Testo normativo

LEGGE n. 43/1991 # LEGGE 11 febbraio 1991, n. 43 ## Programma di interventi per il recupero della qualita' dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa autorizzazione di spesa. Modifica dell' articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 . 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonchè al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria. 2. L'importo complessivo degli interventi è di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991. 3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 . 4. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 , è sostituito dal seguente: "L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 3, primo comma, della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servivi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi): "Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione". - Il testo vigente dell' art. 7 della legge n. 15/1974 (Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 7. - L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche". La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico. Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare".

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