Legge 4325/1887
col quale i stabilisce che durante il presente anno scolastico si tengano sessioni straordinarie di esami soltanto in pro di coloro, i quali, approvati nel 1885 e 1886 nelle materie principali per l'abilitazione all'insegnamento nei licei, ginnasi, scuole tecniche e normali, siano caduti in quelle complementari o di coltura generale (087U4325)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 30 gennaio 1887, n. 4325
Testo normativo
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