Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.
Qual è il limite massimo di credito per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette secondo la Legge 451/1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 451/1952 modifica le disposizioni precedenti relative al pagamento delle integrazioni di aggio (compensi aggiuntivi) dovuti agli esattori e ai ricevitori provinciali delle imposte dirette. Questa norma si applica specificamente al sistema di riscossione delle imposte dirette gestito a livello provinciale durante il periodo post-bellico. La legge riguarda direttamente l'amministrazione finanziaria dello Stato e i soggetti incaricati della riscossione tributaria. In pratica, stabilisce che il pagamento di questi compensi aggiuntivi avvenga mediante aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza, con un limite massimo di 300 milioni di lire. Questo provvedimento era rilevante per garantire la liquidità necessaria ai riscossori e mantenere efficiente il sistema di riscossione delle imposte dirette nel dopoguerra.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 aprile 1952, n. 451
Testo normativo
LEGGE n. 451/1952
# LEGGE 23 aprile 1952, n. 451
## Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di
accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli
esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette - previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351 , 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.
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La Legge 451/1952 disciplina le integrazioni di aggio per esattori e ricevitori provinciali, modificando il regio decreto 2440/1923 e i decreti legislativi luogotenenziali del 1944-1945. È uno strumento normativo che riguarda la riscossione delle imposte dirette, gli ordini di accreditamento presso gli intendenti di finanza e il sistema tributario provinciale italiano del secondo dopoguerra.
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