Legge Agevolazioni

Legge 50/1987

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia.

Pubblicato: 28/02/1987 In vigore dal: 25/02/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 25 febbraio 1987, n. 50

Testo normativo

LEGGE n. 50/1987 # LEGGE 25 febbraio 1987, n. 50 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923 , recante proroga del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700 , prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 , i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 "; dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 , è sostituito dal seguente: "Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1 luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata"". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 marzo 1987.

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