Legge
Legge 502/1936
Computo, ai fini del conferimento della medaglia militare al merito di lungo comando, dei periodi di tempo passati al comando di reparti di camicie nere mobilitati. (036U0502)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 16 marzo 1936, n. 502
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 502/1936
# REGIO DECRETO 16 marzo 1936, n. 502
## Computo, ai fini del conferimento della medaglia militare al merito
di lungo comando, dei periodi di tempo passati al comando di reparti
di camicie nere mobilitati. (036U0502)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, che istituisce la medaglia militare al merito di lungo comando; Visto il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, che estende ai sottufficiali del Regio esercito il conferimento della medaglia al merito di lungo comando; Ritenuta la opportunità di considerare utili, per il conferimento della distinzione onorifica suddetta, anche i periodi di comando di reparti di camicie nere appartenenti ad unità della M.V.S.N. costituite a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199; Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Agli effetti della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando, istituita per gli ufficiali del Regio esercito con il R. decreto 13 maggio 1935-XIII, n. 908, ed estesa ai sottufficiali del Regio esercito con il R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1919, è valutabile il tempo durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale (anche con grado della Milizia, purchè non inferiore, rispettivamente, a quello di ufficiale e di sottufficiale) abbia tenuto il comando di un reparto di camicie nere appartenente ad unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1936 - Anno XIV. Atti del Governo, registro 371, foglio 17. - Mancini.
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