Legge
Legge 513/1994
Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 513
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 513/1994
# DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 513
## Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di porre in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando nella massima misura possibile i livelli occupazionali dell'Ente e delle società controllate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453 , è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
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