Legge
Legge 5304/1888
Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati. (088U5304)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 12 febbraio 1888, n. 5304
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 5304/1888
# REGIO DECRETO 12 febbraio 1888, n. 5304
## Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª
e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la
classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati.
(088U5304)
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 2, 3, 8, 9 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 , portante modificazioni al Titolo IV: «Porti, spiagge e fari» della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, approvato con Reale decreto del 2 aprile 1885, n. 3095; Sentiti i Consigli delle provincie e dè comuni interessati; Ritenuto che per quanto riguarda i porti di Laveno, Dongo, Domaso, Porlezza e Pisogne i rispettivi Consigli comunali con deliberazioni del 31 gennaio, 20 febbraio, 15 agosto, 3 marzo e 7 giugno 1887 hanno assunto a proprio carico non solo le quote di concorso loro assegnate per le spese dei porti omonimi, ma benanche quelle attribuite agli altri comuni chiamati a concorrere per i porti medesimi; Ritenuto che anche il comune di Lovere, con deliberazione del 12 maggio 1887, ha assunto il carico della propria quota e gran parte di quelle dei comuni dissenzienti; Riconosciuta la convenienza di provvedere alla classificazione di altri nove porti lacuali, riguardo ai quali fu esaurita la procedura prescritta dalla legge in proposito; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1 In aggiunta agli undici porti lacuali classificati con Reale decreto del 5 maggio 1887, n. 4509, sono parificati ai porti marittimi della 2ª categoria, e nelle classi 2ª e 3ª i nove porti lacuali indicati negli elenchi A, B, C uniti al presente decreto e visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è approvata la classificazione dei porti stessi, con la designazione dei rispettivi Enti interessati e delle loro quote di concorso, come risulta dagli elenchi medesimi.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 5304/1888 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…
Altre normative del 1888
Che dichiara di pubblica utilita' la espropriazione di stabili a favore della fabbriceria…
Legge 3195
Che erige in ente morale la pia associazione «patronato di soccorso per gli operai colpit…
Legge 3194
Che autorizza la Societa' delle Strade ferrate italiane a creare una terza serie (C) di 5…
Legge 5748
Sulla pubblica sicurezza. (088U8010)
Legge 5888
Che riconosce come comitato centrale il comitato delle signore istituitosi in Roma a favo…
Legge 3193