Legge

Legge 5304/1888

Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati. (088U5304)

Pubblicato: 16/04/1888 In vigore dal: 12/02/1888 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 12 febbraio 1888, n. 5304

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 5304/1888 # REGIO DECRETO 12 febbraio 1888, n. 5304 ## Che parifica ai porti marittimi della II categoria e nelle classi 2ª e 3ª i porti lacuali indicati nell'unito elenco, e ne approva la classificazione con la designazione dei rispettivi enti interessati. (088U5304) UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 2, 3, 8, 9 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 , portante modificazioni al Titolo IV: «Porti, spiagge e fari» della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, approvato con Reale decreto del 2 aprile 1885, n. 3095; Sentiti i Consigli delle provincie e dè comuni interessati; Ritenuto che per quanto riguarda i porti di Laveno, Dongo, Domaso, Porlezza e Pisogne i rispettivi Consigli comunali con deliberazioni del 31 gennaio, 20 febbraio, 15 agosto, 3 marzo e 7 giugno 1887 hanno assunto a proprio carico non solo le quote di concorso loro assegnate per le spese dei porti omonimi, ma benanche quelle attribuite agli altri comuni chiamati a concorrere per i porti medesimi; Ritenuto che anche il comune di Lovere, con deliberazione del 12 maggio 1887, ha assunto il carico della propria quota e gran parte di quelle dei comuni dissenzienti; Riconosciuta la convenienza di provvedere alla classificazione di altri nove porti lacuali, riguardo ai quali fu esaurita la procedura prescritta dalla legge in proposito; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1 In aggiunta agli undici porti lacuali classificati con Reale decreto del 5 maggio 1887, n. 4509, sono parificati ai porti marittimi della 2ª categoria, e nelle classi 2ª e 3ª i nove porti lacuali indicati negli elenchi A, B, C uniti al presente decreto e visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è approvata la classificazione dei porti stessi, con la designazione dei rispettivi Enti interessati e delle loro quote di concorso, come risulta dagli elenchi medesimi.

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