Legge
Legge 54/1980
Interventi a sostegno delle attivita' musicali.
Riferimento normativo
LEGGE 6 marzo 1980, n. 54
Testo normativo
LEGGE n. 54/1980
# LEGGE 6 marzo 1980, n. 54
## Interventi a sostegno delle attivita' musicali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in favore degli, enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291 , e elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi. Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308 , destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , è elevato a lire 18.500 milioni, anche per tenere presenti le particolari esigenze dello sviluppo della cultura musicale nel Mezzogiorno. ((1)) A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800 , e determinata in misura non superiore a lire 500 milioni. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 aprile 1981, n. 146 ha disposto(con l'art. 3,commma 1)che "Lo stanziamento previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54 , destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni".
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