Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilita', marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.
LEGGE n. 58/1957
# LEGGE 3 febbraio 1957, n. 58
## Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso a Roma mediante
scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo
alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di
utilita', marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli
industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni
riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 58/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.