Legge
Legge 635/1951
Permuta con la Societa' termoelettrica siciliana della "Caserma Quattro Venti" di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari.
Riferimento normativo
LEGGE 7 luglio 1951, n. 635
Testo normativo
LEGGE n. 635/1951
# LEGGE 7 luglio 1951, n. 635
## Permuta con la Societa' termoelettrica siciliana della "Caserma
Quattro Venti" di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per
la sistemazione dei servizi militari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È autorizzata la cessione alla Società termoelettrica siciliana del complesso immobiliare denominato "Caserma Quattro Venti" sito in Palermo, del valore venale di L. 150.000.000, a titolo di permuta con un terreno di mq. 65.972, situato in località "San Lorenzo Colli" della stessa città, del valore venale di L. 42.881.800, con le opere appresso indicate, da eseguirsi a cura e spese della nominata Società termoelettrica siciliana, valutate in L. 105.000.000. Le opere da eseguirsi, occorrenti per i servizi del Commissariato militare, consisteranno in un fabbricato ad uso laboratorio ed uffici; in altro fabbricato per lavanderia; in una cabina elettrica di trasformazione e nel relativo impianto di distribuzione a bassa tensione; in cavi internati; in un serbatoio in cemento armato della capacità di 100 metri cubi con il relativo impianto idrico; nella strada esterna di accesso; in quella interna nonchè nel muro di cinta dell'intero complesso. Il conguaglio tra i valori suindicati avverrà mediante versamento da parte della Società termoelettrica siciliana della somma di L. 2.118.200. L'eventuale maggiore spesa, che, rispetto a quella di L. 105.000.000, potrà occorrere per la costruzione delle opere elencate, in dipendenza di qualsiasi evento, resterà a carico della Società termoelettrica siciliana. Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione, da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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