Legge

Legge 68/1975

Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Pubblicato: 02/04/1975 In vigore dal: 17/03/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 17 marzo 1975, n. 68

Testo normativo

LEGGE n. 68/1975 # LEGGE 17 marzo 1975, n. 68 ## Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47 , è sostituito dal seguente: "Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall' articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968. L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85".

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