Legge

Legge 688/1957

Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 14/08/1957 In vigore dal: 30/07/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 30 luglio 1957, n. 688

Testo normativo

LEGGE n. 688/1957 # LEGGE 30 luglio 1957, n. 688 ## Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , sono aggiunti i seguenti commi: "Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi: 1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici; 2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici; 3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti; 4) numero delle frequenze assegnate; 5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.); 6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico; 7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento; 8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. "I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche. "I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone. "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell' art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MATTARELLA - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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