Legge
Agevolazioni
Legge 710/1985
Interventi in favore della produzione industriale.
Riferimento normativo
LEGGE 28 novembre 1985, n. 710
Testo normativo
LEGGE n. 710/1985
# LEGGE 28 novembre 1985, n. 710
## Interventi in favore della produzione industriale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi di cui agli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti. Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , le disposizioni di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 , e quelle per i progetti di investimento di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 , in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate. La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258 . NOTE Nota all'art. 1, primo comma: Il D.P.R. n. 902/1976 , concerne la disciplina del credito agevolato al settore industriale. Il testo degli articoli 5, 6 e 8, inseriti sotto il titolo II (Disposizioni per il centro-nord), è il seguente: "Art. 5. (Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni". "Art. 6. (Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni". "Art. 8. (Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centrosettentrionale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa. La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni". Va tenuto presente che l' art. 3, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544 , dispone: "Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ". Note all'art. 1, secondo comma: - Il testo degli articoli 5 , 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976 è riportato nella nota precedente. - L' art. 3-bis del decreto-legge n. 23/1979 (Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), abrogato dalla presente legge, concerneva la definizione di "ammodernamento" ai fini dell'applicazione dell' art. 8 del D.P.R. n. 902/1976 . - Il testo dell'art. 3, limitatamente al primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato), è riportato nella nota all'art. 2, primo comma. Note all'art. 1, quarto comma: - L' art. 9 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), abrogato dalla presente legge, concerneva l'obbligo per le imprese, che intendevano ottenere l'erogazione di contributi finanziari, di presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti. - L' art. 2 del D.P.R. n. 1258/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 4 della legge n. 675/1977 , concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale), abrogato dalla presente legge, riguardava la sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività.
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