Legge

Legge 712/1961

Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Pubblicato: 09/08/1961 In vigore dal: 26/07/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 26 luglio 1961, n. 712

Testo normativo

LEGGE n. 712/1961 # LEGGE 26 luglio 1961, n. 712 ## Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono aggiunti i seguenti commi: "I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al compimento di due anni di anzianità, computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero: a) per intero i servizi resi in carriera direttiva; b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato. La residua anzianità, di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, è valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1ª classe. Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresì valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione. L'anzianità spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con l'anzianità, di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".

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