Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti.
LEGGE n. 723/1960
# LEGGE 11 giugno 1960, n. 723
## Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi
dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione,
ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare
l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul
territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed
esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato: ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura nella sua IX Sessione; a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del "Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali" sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.
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