Legge

Legge 736/1994

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana.

Pubblicato: 04/01/1995 In vigore dal: 22/12/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 22 dicembre 1994, n. 736

Testo normativo

LEGGE n. 736/1994 # LEGGE 22 dicembre 1994, n. 736 ## Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine di due anni previsto dall' articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , per il riacquisto della cittadinanza italiana è prorogato fino al 15 agosto 1995. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - La legge n. 91/1992 reca nuove norme sulla cittadinanza. Si trascrive il testo del relativo art. 17: "Art. 17. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , o per non aver reso l'opzione prevista dall' art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Resta fermo quanto disposto dall' art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ". Il testo dei citati articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana), abrogata dall' art. 26 della legge n. 91/1992 , era il seguente: "Art. 8. - Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero; 3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)". ------------- (*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1988, n. 43 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonchè dell' art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare. "Art. 12. - I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedono all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto". Il testo del citato art. 5 della legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall' art. 26 della legge n. 91/1992 , era il seguente: "Art. 5. - È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età". Il testo dell' art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia), richiamato anch'esso dall' art. 17 della legge n. 91/1992 di cui sopra, è il seguente: "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da pare del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555 , che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge".

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