Legge

Legge 738/1942

Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media e superiore, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate. (042U0738)

Pubblicato: 10/07/1942 In vigore dal: 26/05/1942 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 26 maggio 1942, n. 738

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 738/1942 # REGIO DECRETO 26 maggio 1942, n. 738 ## Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media e superiore, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate. (042U0738) VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni, con i quali sono stati approvati i regolamenti dei concorsi a cattedre negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Ritenuta la necessità di provvedere all'estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai suddetti regolamenti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i quali nei concorsi a cattedre per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico riportino sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e consegnano almeno sette decimi della votazione complessiva, entrano a far parte, per ordine di merito, agli effetti della nomina in ruolo, della graduatoria riservata agli ex combattenti e categorie assimilate, di cui agli articoli 70, 54 e 60 dei regolamenti approvati rispettivamente con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

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