Legge

Legge 745/1926

Norme per l'imballaggio e l'imbarco dei fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza. (026U0745)

Pubblicato: 10/05/1926 In vigore dal: 03/04/1926 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 745

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 745/1926 # REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 745 ## Norme per l'imballaggio e l'imbarco dei fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza. (026U0745) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 13 luglio 1903, n. 361 , che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose; Visto il R. decreto 24 maggio 1912, n. 279 , che modifica l'art. 18 del suddetto regolamento; Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 del R. decreto 13 luglio 1903, n. 361 , i fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza (tipo svedese), esclusi quelli imballati alla rinfusa, potranno essere imbarcati sotto coperta dei velieri e dei piroscafi (tranne quelli in servizio di emigrazione) in qualunque viaggio, quando siano contenuti in pacchi o scatole chiuse in casse di legno, purchè: a) le casse siano robuste; b) lo stivaggio sia fatto in locali lontani da sorgenti di calore ed in modo da impedire ogni spostamento delle cassette nei movimenti della nave; c) il carico dei fiammiferi sia possibilmente isolato, e, in ogni modo, non sia in prossimità di altre merci infiammabili e di merci che spostandosi possano produrre lo schiacciamento delle cassette contenenti i fiammiferi e sovrapporsi ad esse. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1926. Atti del Governo, registro 248, foglio 41. - Coop.

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