Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
LEGGE n. 77/1974
# LEGGE 2 marzo 1974, n. 77
## Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10,
punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente
norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591,
concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , è integrato come segue: "c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative".
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