Legge
Legge 799/1976
Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 799
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 799/1976
# DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 799
## Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative
all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Visto il regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 , recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato; Visti, in particolare, di detto regolamento l'art. 2, che vieta, per il periodo dal 1 dicembre 1976 al 30 novembre 1978, qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione degli impianti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo, e l'art. 3 che consente soltanto il reimpianto di varietà di viti raccomandate o autorizzate; Attesa la necessità di adottare norme nazionali intese a stabilire le sanzioni per i trasgressori alle disposizioni comunitarie recate con il predetto regolamento (CEE) n. 1162/76 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente le disposizioni che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla richiamata normativa comunitaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste: Decreta: Art. 1 ((Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione. Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo. Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.))
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