Legge
Registro e Successioni
Legge 912/1986
Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
Riferimento normativo
LEGGE 13 dicembre 1986, n. 912
Testo normativo
LEGGE n. 912/1986
# LEGGE 13 dicembre 1986, n. 912
## Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge
26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa. 2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'ultimo comma dell' art. 12 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: "In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte". Nota all'art. 1, comma 2: L'ultimo comma dell' art. 7 della legge n. 381/1970 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: "In caso di decesso dell'interessato l'assegno, non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate".
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