Legge
Legge 916/1922
Che converte in legge i Regi decreti 29 giugno 1916, n. 837, 26 maggio 1918, n. 782,30 giugno 1919, n. 1235, concernenti proroga di termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai Comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile. (022U0916)
Riferimento normativo
LEGGE 11 giugno 1922, n. 916
Testo normativo
LEGGE n. 916/1922
# LEGGE 11 giugno 1922, n. 916
## Che converte in legge i Regi decreti 29 giugno 1916, n. 837, 26
maggio 1918, n. 782,30 giugno 1919, n. 1235, concernenti proroga di
termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n.
445, riguardanti agevolazioni ai Comuni della Basilicata e della
Calabria per opere di provvista di acqua potabile. (022U0916)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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