Legge

Legge 92/1994

Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.

Pubblicato: 07/02/1994 In vigore dal: 28/01/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92

Testo normativo

LEGGE n. 92/1994 # LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92 ## Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall' articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297 , istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 10 della legge n. 297/1978 (Provvidenze per le sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea) è il seguente: "Art. 10 (Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile). - A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato 'fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabilè al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione. Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma. L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13. Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato. La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 . Analoga quota, la cui valutazione è da stabilire ai sensi del comma precedente, è riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti".

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