Legge
Legge 920/1953
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto.
Riferimento normativo
LEGGE 18 dicembre 1953, n. 920
Testo normativo
LEGGE n. 920/1953
# LEGGE 18 dicembre 1953, n. 920
## Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia ed indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria. L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale , eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale ; tratta di donne e di minori a norma dell' art. 535 del Codice penale ; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi; b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto - legge 22 aprile 1943, n. 245 , e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti; c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa; d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra , commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia; e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a); f) per i reati finanziari preveduti: 1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila; 2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila. L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.
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